domenica 5 febbraio 2012
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 Statuto
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE FE.BUR.IT.
 
FEDERAZIONE BURRACO
ITALIA
 
 
 
 
MODIFICAZIONI STATUTO FE.BUR.IT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUTO ASSOCIAZIONE FE.BUR.IT.
 
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1
Statuto
 
Lo Statuto dell’ASSOCIAZIONE FE.BUR.IT. – FEDERAZIONE BURRACO ITALIA, recepisce i principi enunciati nel D.L. 23.7.1999 n. 242 e nel D.L. 8.1.2004 n.15, le disposizioni normative contenute nello statuto del CONI, ai quali Regolamento Antidoping e Codice di comportamento sportivo, aderisce incondizionatamente.
 
Art. 1 - bis
Costituzione e scopi
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata FE.BUR.IT. - FEDERAZIONE BURRACO ITALIA.
2. L’Associazione FE.BUR.IT. è costituita dalle persone fisiche italiane e straniere, da tutte le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, dai Circoli e dagli Enti, che si occupano di attività sportiva dilettantistica ad essa affiliati, senza scopo di lucro, che dedicano la loro attività al gioco del burraco e alla sua diffusione.
2-bis L’Associazione FE.BUR.IT. promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica del gioco del burraco; esercita le sue prerogative istituzionali attraverso gli organi e gli organismi individuati nel presente Statuto.
3. L’Associazione FE.BUR.IT. programma ed organizza sul territorio nazionale e all’estero gare, campionati, manifestazioni, programmi di formazione dei tecnici ed altre iniziative specifiche, relative alla pratica e all'affinamento del gioco del Burraco e delle discipline sportive ad esso collegate.
3-bis L'Associazione FE.BUR.IT. si impegna a rispettare e a far rispettare le norme, le direttive, le deliberazioni e gli indirizzi previsti dal CONI.
3-terL'Associazione FE.BUR.IT. è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS il cui Statuto e Regolamento si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati.
 
Art. 2
Rapporti Nazionali - Sede e Durata
 
1. L’Associazione FE.BUR.IT. gode di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale ed è qualificata a disciplinare l’attività del gioco del burraco su tutto il territorio nazionale ed
anche all'estero.
Ha sede legale inMercogliano (AV), Via S. Guglielmo da Vercelli n. 14;
1-bis Le future variazioni di sede all'interno del Comune di Mercogliano, in deroga alla disciplina delle modificazioni statutarie, saranno di esclusiva competenza del Consiglio Federale.
 
 
 
 Art. 3
Associati – Procedure per l’ammissione a socio
 
1) Per far parte dell’Associazione FE.BUR.IT., le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche ed i Circoli, senza scopo di lucro, devono presentare domanda di affiliazione, allegando la seguente documentazione: Atto Costitutivo, Statuto, Delibera dell’organo competente della propria Associazione circa la volontà di affiliarsi e l’elenco soci.
a) Le persone fisiche italiane e straniere, per potersi iscrivere all’Associazione FE.BUR.IT devono presentare al Consiglio di Presidenza apposito modulo di richiesta di tesseramento.
b) Le Associazioni devono, in ogni caso, essere senza scopo di lucro, riconosciute ai fini sportivi e rette da statuti conformi alle indicazioni generali dell’Associazione FE.BUR.IT. e ispirate a criteri di democrazia interna. Qualora, si dovesse scegliere la forma della società per azioni o società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, che gli statuti societari e gli atti costitutivi prevedano espressamente l’assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli eventuali utili, per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.
a) Le persone fisiche italiane e straniere, per potersi iscrivere all’Associazione FE.BUR.IT devono presentare al Consiglio di Presidenza apposito modulo di richiesta di tesseramento.
c) Con la presentazione delle domande di affiliazione le Associazioni accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci, lo statuto, i regolamenti Federali e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti Organi Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni Federali.
2. L’affiliazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza, il quale resta l’organo deputato a decidere sulle eventuali nuove affiliazioni di Associazioni che ne facciano richiesta, da qualsiasi parte del territorio nazionale.
2-bis. La decisione di aggregare l'aspirante associato all'interno dell’Associazione FE.BUR.IT.  è di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza deve decidere sulle domande, al massimo, nella prima riunione successiva alla data di ricezione della domanda stessa.
Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione FE.BUR.IT., dovranno:
a) farne richiesta scritta;
b) essere accettati dal Consiglio di Presidenza;
c) aver versato la quota di iscrizione o almeno versarla entro venti giorni, dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione nella carica associativa, da parte del Consiglio di Presidenza.
Nella domanda di iscrizione, l'aspirante associato deve dichiarare:
d) di voler partecipare alla vita associativa in maniera corretta;
e) di accettare, senza riserve lo Statuto dell'Associazione FE.BUR.IT. e le norme regolamentari interne;
f) di rispettare lo statuto e le norme della LIBERTAS;
g) di accettare e rispettare, incondizionatamente, tutte le norme e le direttive del CONI.
2- ter. a) La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Federale; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. Tutti gli associati sono vincolati all'Associazione FE.BUR.IT.  per la durata di un anno sociale.
L'iscrizione all'Associazione FE.BUR.IT. deve essere rinnovata entro il termine fissato dal Consiglio Federale.
b) Tutti gli associati devono essere iscritti anche alla LIBERTAS; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla LIBERTAS, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione FE.BUR.IT.
c) Ogni modifica dello Statuto dell'aspirante associato deve essere comunicato, a mezzo di raccomandata a.r., al Consiglio Federale dell’Associazione FE.BUR.IT. entro quindici giorni lavorativi; detta comunicazione deve contenere il testo coordinato del nuovo Statuto, con evidenza esplicita delle modifiche.
Le modifiche statutarie dell'associato non potranno essere in contrasto con i principi dell’Associazione FE.BUR.IT. e potranno, comunque, costituire causa di revoca della qualità di associato. Il Consiglio Federale dispone nel merito.
3) Le Associazioni cessano di appartenere all'Associazione FE.BUR.IT. nei seguenti casi:
a) per recesso;
b) per scioglimento volontario;
c) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alla norme Federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
c-bis per radiazione determinata anche da:
- inadempienza agli obblighi del presente Statuto, compresa l'inattività sportiva;
- inadempienza allo Statuto ed ai Regolamenti stabiliti dalla LIBERTAS;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione FE.BUR.IT..
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Federale. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.
d) per mancata riaffiliazione annuale, determinata sia ad opera del soggetto interessato e sia ad opera del Consiglio Federale, per non aver l’Associazione provveduto al pagamento delle eventuali pendenze finanziarie;
e) per revoca dell’Affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l’affiliazione.
In ogni caso di cessazione, le Associazioni devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all’Associazione FE.BUR.IT. ed alle altre Associazioni.
La cessazione di appartenenza all’Associazione FE.BUR.IT. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla vigente legislazione.
 
Art. 4
Diritti e doveri degli Associati
 
Gli Associati hanno diritto:
a)      di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b)     di partecipare all’attività agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali, all’attività di carattere nazionale;
c)      di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall’Associazione FE.BUR.IT.;
c-bis)  gli Associati hanno diritto a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti,
           alle cariche federali di cui al successivo art.20;
d)     di organizzare manifestazioni di gioco, secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
d-bis) gli Associati sono, inoltre, obbligati:
         - ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
         - ad osservare le norme e le direttive del CONI;
        - ad osservare le norme stabilite dalla LIBERTAS;
        - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
        - a versare la quota associativa;
        - a versare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Federale.
 
 
 
Art. 5
Rinnovo dell’affiliazione
 
L’affiliazione è rinnovata tacitamente annualmente, salvo disdetta da darsi con lettera A.R. almeno, trenta giorni prima della chiusura dell’esercizio sociale. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Federale, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.
 
 
Art. 6
Le Persone
 
SOPPRESSO
 
    
Art.7
Doveri e diritti dei Tesserati
 
SOPPRESSO
 
 
Art.8
Tesseramento: cessazione
 
 
Il Tesseramento cessa:
a)      per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b)     per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia.
 
 
                                                                               
Art. 9
Sanzioni
                                                                      
 
Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione FE.BUR.IT. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva, previste dalle norme e dalle deliberazioni federali. Inoltre, gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.
 
 
 
 
TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE
 
Art. 10
Organi e Organismi Federali
 
Sono Organi Federali:
a)      L’Assemblea Nazionale;
b)      Il Presidente Federale
c)      Il Consiglio Federale;
d)     Il Consiglio di Presidenza Federale;
e)      Il Segretario Federale;
f)       Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 Sono Organi Sportivi:
a)      I Delegati Regionali e Provinciali;
b)     I Giudici di Gara.
 
Sono Organi di Giustizia Sportiva:
a)      Il Collegio di Disciplina Arbitri;
b)      Il Collegio dei Probiviri .
 
TITOLO III - ASSEMBLEE
 
Art.11
Validità delle Assemblee e delle Votazioni
 
1.- Le assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi alle norme del presente Statuto.
2.- Tutte le deliberazioni devono riportare la maggioranza dei voti validi accertati come presenti all’atto della verifica poteri, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
Le elezioni alle cariche federali avvengono in prima convocazione a maggioranza semplice ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
3.- Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità dell’Assemblea Nazionale è competente a decidere il Collegio dei Probiviri, purché, da parte degli interessati presenti sia stato preannunciato formale avviso di ricorso al Presidente dell’Assemblea.
 
Art.12
   L’Assemblea Nazionale
 
1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno tre mesi alla Associazione FE.BUR.IT.
Essa determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività federale, deliberando in tutte le materie di sua competenza, con riferimento alla politica gestionale e sportiva, nonché, provvedendo all’elezione degli Organi Statutari.
E’ costituita dai delegati o dai loro supplenti, nominati dalle Associazioni affiliate.
Si distingue in:
a)      Ordinaria
b)     Straordinaria                     
2.-   L’Assemblea Ordinaria viene indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ogni quadriennio.
2.1 – L’avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto con lettera raccomandata, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
2.2- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, un’ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
2.3- L’Assemblea Ordinaria:
a) vota la relazione tecnico – morale e finanziaria sulla gestione del quadriennio trascorso, predisposta dal Consiglio Federale.
b) elegge con votazioni separate e successive al termine del quadriennio:
          - I Componenti il Consiglio Federale;
          - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
          - Il Collegio dei Probiviri.
c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
3.- L'Assemblea ha luogo, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’ Associazione medesima.
L’Assemblea Straordinaria si riunisce per:
a)      deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b)     eleggere con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l’intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo;
c)     deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.                                                                            
Alla convocazione è competente l’Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
3.1 - E’ convocata dal Presidente della Federazione su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, oppure a seguito di richiesta scritta presentata dalla metà più uno degli Associati, che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati.
Nella richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria da parte degli Associati, deve essere specificamente indicato l’argomento da inserire all’ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all’esame degli Associati riuniti in seduta Straordinaria.
3.2 – L’assemblea Straordinaria deve essere convocata nel termine improrogabile di sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni previste dal comma 3, da effettuarsi, al massimo, entro i successivi trenta, con le modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.
3.2-bis L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei presenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
3.3 – L’Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un’Assemblea Nazionale Ordinaria.
4. – La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione preclude il diritto degli associati affiliati a partecipare all’Assemblea.
E’, altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
5. – Hanno diritto al voto i delegati in numero di due per ogni ente affiliato, eletti dalle rispettive Assemblee.
6. - Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati con delega scritta, su modulo redatto dal Consiglio Federale. Ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega.
7. – Le votazioni si svolgono per alzata di mano e controprova; per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto dai Delegati, i quali dispongano di almeno il 51% dei voti accreditati all’atto della verifica dei poteri.
7.- bis il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
 
TITOLO IV – INCOMPATIBILITA’ E INELEGGIBILITA’
 
Art.13
Requisiti Eleggibilità
 
1.- Sono eleggibili alle cariche Federali le persone con i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani maggiorenni;
b) essere tesserati all’Associazione FE.BUR.IT.;
c) non aver riportato condanne per delitto doloso.
 
Art.14
Presidente Federale
 
1.      - Il Presidente Federale ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, in ogni evenienza; è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, al funzionamento della Federazione nei confronti dell’Assemblea Nazionale;
2.      - Il Presidente Federale:
a)      convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, stabilendone l’ordine del giorno, coordinandone i lavori e provvedendo afornire adeguate informazioni sulla materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri;
b)     convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
c)      presenta all'Assemblea degli Associati la relazione tecnico-morale e finanziaria sulla gestione del quadriennio trascorso;
c-bis)può adottare provvedimenti di estrema urgenza, che dovranno essere sottoposti
      a ratifica nella prima riunione utile dell’organo deliberante, cui spetta la competenza;
d)     vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, vigila sul funzionamento di tutti gli organi, ad eccezione del funzionamento del Collegio
      dei Revisori e dei Probiviri;
e)      propone ed assume iniziative per accordi di programma con altre Federazioni o Enti Pubblici. 
3.      - Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici, purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più Consiglieri Federali.
4. - Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Federale e dura in carica quattro anni.
      Il Presidente è una carica aggiunta a quella di Consigliere.
4-bis) In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal
     Vicepresidente.
 
Art.15
Il Consiglio Federale
 
1. – Il Consiglio Federale:
a)      L’Associazione è amministrata da un Consiglio Federale composto da un numero di Consiglieri non inferiori a cinque membri e per un massimo di tredici, nominati dall'Assemblea.
Possono essere cooptati dal Consiglio Federale un numero massimo di tre Consiglieri estranei alle Associazioni per qualità professionali e tecniche specifiche, nonché 5 consiglieri interni alle Associazioni, su nomina del Consiglio di Presidenza, il quale provvederà alla successiva ratifica attraverso il Consiglio Direttivo Federale.
a-bis) Non possono far parte del Consiglio Federale persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della LIBERTAS, oppure di cui stanno accertando le responsabilità gli Organi di Giustizia Sportiva dell'Associazione FE.BUR.IT..
b)     Realizza i fini di cui all’art.1-bis del presente Statuto.
c)      E’ presieduto dal Presidente Federale.
d)      Elegge nella sua prima riunione, nel suo seno, il Presidente, un Vicepresidente ed un Consigliere, che farà parte del Consiglio di Presidenza.
e)       Dirige ed amministra l’attività Federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Nazionale e ne cura l’attuazione per perseguire i fini istituzionali.
f)       Delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo.
g)      Delibera i regolamenti federali e le relative modifiche.
h)     Nomina, allorquando ne ravvisi l’esigenza, Commissioni o Comitati per lo studio di problemi particolari.
i)        Approva la relazione tecnico – morale e finanziaria della gestione Federale e i bilanci preventivi e consuntivi.
j)       Vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme Federali.
k)     Emana le disposizioni di attuazione del tesseramento.
      l ) Delibera gli importi di tutte le quote e tasse Federali.
      l-bis Il Consiglio ha ampia facoltà di deliberare l'ammontare delle quote suppletive,
           purché idonee e funzionali al raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone:
m) Delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria.
n) Nomina, in caso di assenza di associazioni federate, i delegati regionali ed i delegati
     provinciali, provvedendo altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei
     medesimi.
o) E’ l’unico organo competente a fornire l’interpretazione dei regolamenti.
 
      I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro Sociale dal Segretario Federale, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Federale, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Federale.
2.- Il Consiglio Federale è l’organo di gestione dell’Associazione FE.BUR.IT. e delibera su quant’altro non previsto nel presente articolo, purché, siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
3.- Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno, operando secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, o quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.
Delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci. Il voto non è delegabile. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
E’ facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti interessati alla trattazione di particolari tematiche.
3-bisL'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione attualmente in uso, presso ciascun Consigliere e ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.
La convocazione potrà essere fatta anche con preavviso di almeno trentasei ore, in difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
4.– Salvo i casi statutariamenteprevisti, il Consiglio Federale dura in carica per un quadriennio.
4 – bis Ai Consiglieri Federali non spetta alcun emolumento per la carica che ricoprono, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, deliberate dal Consiglio Federale.
5. – Il Consiglio Federale decade quando si verifichi uno dei seguenti casi:
a) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi nei successivi 30;
b) vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente, nell’arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Federale, che provvederà alla ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per l’elezione dei Consiglieri.  
 
Art.16
Il Consiglio di Presidenza Federale
 
1. - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Associazione FE.BUR.IT. che lo presiede, dal Vicepresidente e da un Consigliere eletto dal Consiglio Federale. Il Segretario Federale prende parte alle riunioni nella qualifica.
2. - Il Consiglio di Presidenza:
- cura l’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale;
- è competente, altresì, per lo svolgimento delle attività correnti;
- predispone la proposta e la relazione programmatica al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al conto consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio Federale;
- adotta deliberazioni d’urgenza, con il potere del Consiglio Federale, sottoponendole, in tal caso, alla ratifica dello stesso, nella prima riunione utile;
 - delibera gli impegni di spesa, laddove, non diversamente disposti da norme sovraordinate, per l’attuazione dei programmi e dei progetti approvati dal Consiglio Federale, secondo i limiti dal Consiglio stesso fissati ;
 - definisce le modalità di raduni, riunioni, convegni e manifestazioni sportive, per i quali il Consiglio Federale ha approvato il piano programmatico.
Art.17
Il Collegio dei Revisori dei Conti
 
1. – Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità della gestione finanziaria dell’Associazione FE.BUR.IT. ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione dell’Associazione FE.BUR.IT. e dei suoi organi periferici, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale e all’Assemblea Nazionale. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
a) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
b) redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
c) vigilare sull’osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
d) esaminare i conti resi dai Funzionari Delegati.
2. – Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, previa comunicazione al Presidente Federale.
Le risultanze delle singole ispezioni a carico dell’Associazione FE.BUR.IT. devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l’obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
3.- I Revisori assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti dell’Associazione FE.BUR.IT., su invito formale della Presidenza Federale.
4. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due revisori effettivi e da duesupplenti.
 a) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra coloro che sono in possesso di idonei requisiti di onorabilità e professionalità. Almeno un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o comunque aver terminato il praticantato, previsto per l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili.
I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna altra carica Federale o Sociale.
In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio.
5. – I due candidati che ottengono il maggior numero di preferenze assumono la carica di Revisore Effettivo; il terzo ed il quarto quella di Revisore Supplente.
In caso di parità di voti si procede in ordine di età.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai membri effettivi nel proprio seno, nel corso della prima riunione del Collegio, che dovrà aver luogo entro venti giorni dall’Assemblea.
In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal membro effettivo, con maggiore anzianità di carica.
6. - In caso di cessazione, per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi viene integrato con un supplente ed il Collegio, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente fra tutti i componenti.
7. - Fino all’espletamento della suddetta integrazione, fungerà da Presidente il membro effettivo con più anzianità di carica.
8. In caso di vacanze per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all’integrazione dell’Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.
9.- In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all’integrazione alla prima Assemblea utile.
Qualora, le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell’Organo o l’Assemblea utile sia stata recentemente celebrata, dovrà essere indetta, entro sessanta giorni e tenuta nei successivi trenta giorni, l’Assemblea Nazionale Straordinaria per le elezioni integrative.
9-bisNon sarà corrisposto alcun emolumento per la carica ricoperta, fatto salvo i rimborsi spesa.
 
TITOLO V – IL SEGRETARIO FEDERALE
 
Art.18
Il Segretario Federale
 
1. Il Segretario dell’Associazione FE.BUR.IT., nominato dal Consiglio Federale, è di diritto Segretario delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza ed è responsabile della redazione dei verbali. Egli ha, altresì, facoltà di assistere, a tutte le riunioni delle Commissioni e dei Comitati Federali.
2. In caso di assenza o di impedimento, l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza nominano altra persona, anche estranea agli organismi stessi.
Il Segretario, qualora, non faccia parte del Consiglio Federale, non ha diritto di voto.
 
Art.19
Delegati Regionali e Provinciali
 
1. - Tutti i Delegati Regionali e Provinciali sono nominati e revocati, in qualsiasi momento dal Consiglio Federale.
Ai Delegati sono conferiti espliciti poteri dal Consiglio Federale al fine di diffondere l'attività del gioco del Burraco nelle aree di loro competenza, nonché per addivenire alla costituzione di Associazioni e/o Circoli. Gli organi predetti perseguono i fini istituzionali dell'Associazione FE.BUR.IT..
I Delegati Regionali e Provinciali, rispondono degli atti o dei fatti a loro imputabili davanti al Consiglio Federale.
I Delegati possono essere nominati in via temporanea anche dal Presidente del Consiglio Federale, il quale, entro la seconda riunione del Consiglio, successivo alla nomina, deve sottoporre per la ratifica la nomina stessa al Consiglio Federale.
2.-  L’incarico è annuale e può essere riconfermato.
3. - Il Delegato, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l’esito del proprio mandato, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito o di adottare i provvedimenti necessari.
                                                                      
Art. 20
I Giudici di Gara
 
I Giudici di Gara si pongono a disposizione dell’Associazione FE.BUR.IT., a seguito di loro adesione al Gruppo Nazionale Giudici di Gara, tramite le strutture periferiche.
Il Gruppo Nazionale Giudici di Gara coordina l’attività degli operatori preposti al controllo ed allo svolgimento delle competizioni ed assicura il buon andamento delle stesse nell’ambito del Regolamento Tecnico.
Il Consiglio Federale approva il Regolamento dei Giudici di Gara.
 
 
TITOLO VI – ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
 
Art. 21
Il Collegio di Disciplina Arbitri
 
1. Il Collegio di Disciplina Arbitri è nominato dal Consiglio Federale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
2. I membri effettivi provvedono nel proprio seno alla designazione del Presidente;
3. Il Collegio è competente a decidere:
a) sui fatti censurabili accaduti in occasione dei tornei, dei campionati e delle manifestazioni sportive organizzate dallAssociazione FE.BUR.IT.
b) sul comportamento censurabile degli arbitri.
 
Art. 22
Clausola Arbitrale
 
1. Gli associati e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva di cui al presente Statuto.
2. Il giudizio deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, senza proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria dell’Associazione FE.BUR.IT. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
E' ammessa la richiesta, scritta e motivata, al Consiglio Federale per lo scioglimento di tale clausola.
 
Art. 23
Collegio dei Probiviri
 
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti per la durata di un quadriennio, esplica le proprie funzioni quale organo giudicante, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
Secondo le modalità previste dal Regolamento assembleare, il Collegio dei Probiviri è eletto dalla Assemblea, con elezione separata, prima del Presidente e successivamente degli altri membri.
2. Il Collegio richiede alle parti i chiarimenti necessari ed indica, d'ufficio, le questioni di cui ritiene opportuna la trattazione. Il Collegio può richiedere, d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
3. I Probiviri, possiedono esclusiva competenza, in unico grado:
a) sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione delle assemblee;
b) sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali;
c) sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza;
d) sui ricorsi contro il mancato rilascio, il rinnovo o la perdita della qualità di associato.
 
Art.24
Principi informatori della giustizia associativa
 
1. E’ sancito il principio in base al quale ciascun Associato o Tesserato si impegna:
a) a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità;
b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Associati o Tesserati o di Organi Sociali;
c) a non fornire a terzi informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad altri un indebito vantaggio in classifica.
3. La trattazione delle controversie può essere orale; è, tuttavia, sempre necessario, qualora gli atti non siano stati realizzati, depositati o disposti per iscritto, redigere processo verbale, il quale dovrà essere firmato da tutti gli intervenuti.
4. Il Collegio dei Probiviri, oltre agli opportuni provvedimenti anche di natura cautelare, può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: diffida, richiamo verbale, richiamo scritto, censura, radiazione.
 
Art. 25
Vincolo di giustizia
 
1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione FE.BUR.IT. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, nei confronti di tutti gli associati e tesserati.
2. Gli associati, i tesserati, nonché i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali e/o a rivolgersi alle autorità civili ed amministrative.
3. Ogni controversia insorta ed insorgente tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, che sia originata dalla attività sportiva o associativa, sarà valutata, in ottemperanza al presente Statuto, dal Collegio dei Probiviri .
4. L'inosservanza della presente disposizione può comportare a carico dei trasgressori l'adozione, da parte del Consiglio Federale, di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
5. E' ammessa la richiesta, scritta e motivata, al Consiglio Federale per lo scioglimento di tale clausola.
 
TITOLO VII – GESTIONE FINANZIARIA.
Art. 26
 
1.- La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Federale stesso.
2.- Le entrate dell’Associazione FE.BUR.IT. sono costituite dalle quote di affiliazione e riaffiliazione delle associazioni e di tesseramento delle persone, dalle tasse federali, dai proventi delle manifestazioni organizzate, dai proventi di tutte le altre attività istituzionali e da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.
3.- L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
4.- Il patrimonio dell’Associazione FE.BUR.IT. è costituito da:
a) fondi di riserva;
b) beni d’uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
c) donazioni, lasciti, ecc. previa delibera di accettazione del Consiglio Federale.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito, stabilito dal Consiglio Federale.
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato ogni anno. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono all’Associazione FE.BUR.IT. senza specifica destinazione.
Art .27
Rendiconto Economico - Finanziario
 
1. Gli esercizi sociali dell'Associazione FE.BUR.IT. si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di specifiche e motivate necessità, il Consiglio di Presidenza sottopone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.
3. Dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.
 
Art. 28
Regolamentazione Fiscale dell’Associazione FE.BUR.IT.
 
1. L’Associazione FE.BUR.IT. è subordinata al regime fiscale previsto dalla L.398/91, dal DPR 69/2002;
a) essa beneficia delle agevolazioni fiscali di cui all’art.148 del TUIR.
 
TITOLO VIII – NORME GENERALI FINALI E TRANSITORIE
 
Art. 29
Regolamenti Federali
 
1.- Per l’attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Federale  provvede a deliberare i Regolamenti Federali che contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento dell’Associazione ed all’esercizio dell’attività sportiva da essa controllata.
Tali regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
2.- Gli affiliati e i tesserati che intendono proporre modifiche ai Regolamenti Federali hanno facoltà di inviare le loro proposte al Consiglio di Presidenza Federale che le sottoporrà all’attenzione del Consiglio Federale, per la relativa deliberazione.
 
Art. 30
Incompatibilità
 
1. La qualifica di componenti degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva Centrale e Sportiva. Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente gli Organi di Giustizia Sportiva sono incompatibili con qualsiasi carica Centrale e Sportiva.
Compiti ed incarichi specifici assegnati a componenti del Consiglio Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica diversa da quella di Consigliere o con qualsiasi altra carica sociale.
2. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.
3. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
 
Art. 31
Scioglimento dell’Associazione FE.BUR.IT.
 
1.- La proposta di scioglimento dell’Associazione FE.BUR.IT. può essere presentata soltanto all’Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 3/5 degli affiliati aventi diritto al voto e che, in tale ipotesi, disporranno di un solo voto.
2.- Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli affiliati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3.- In sede di Assemblea Straordinaria, la proposta di scioglimento dovrà raggiungere la maggioranza di almeno i 4/5 dei voti spettanti, ai sensi del primo comma a tutti gli affiliati aventi diritto al voto.
3-bisL'Assemblea Straordinaria delibera :
a) sullo scioglimento dell'Associazione;
b) sulla nomina del liquidatore;
c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione;
 In caso di scioglimento dell'Associazione FE.BUR.IT. sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
 
Art. 32
Disposizioni Transitorie
 
1. Salvo i casi riservati al Consiglio Federale, per la revisione o la modifica dello statuto, delibera l'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria.
2. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Presidente, da almeno i due terzi del Consiglio Federale o da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.
3. Ad ogni modifica dello Statuto, una copia di esso deve essere depositata presso la sede sociale e deve essere messo a disposizione degli Associati.
           
Art. 33
          Norme di Rinvio
 
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa' riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di Associazioni.
 

  
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